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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.6.in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 1018

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/04/2024  [ apri ]
1.6.
approvato

  Al comma 1, dopo le parole: periodo: aggiungere le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) sostituire le parole: del presente comma non con le seguenti: del primo periodo.

   b) sostituire le parole da: , anche occasionalmente, fino alla fine del comma con le seguenti: attività di culto nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al secondo periodo tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche in termini di concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto, ed è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il Relatore
1.6.

  Al comma 1, dopo le parole: periodo: aggiungere le seguenti: Fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) sostituire le parole: del presente comma non con le seguenti: del primo periodo.

   b) sostituire le parole da: , anche occasionalmente, fino alla fine del comma con le seguenti: attività di culto nel rispetto dei criteri in materia di compatibilità urbanistica ed edilizia individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al secondo periodo tiene conto della specificità delle modalità di esercizio delle diverse forme di culto, delle esigenze di sicurezza e accessibilità dei locali e dell'impatto delle relative attività sul tessuto urbano circostante e sui singoli edifici, anche in termini di concentrazione oraria o giornaliera dell'afflusso di persone ai locali interessati, senza pregiudizio per la libertà di culto, ed è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il Relatore