Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le eventuali controversie sono regolate dall'articolo 17-bis.
Conseguentemente dopo l'articolo 17 inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Giurisdizione)
1. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Il presidente del Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi al deposito del ricorso, procede all'assegnazione del fascicolo ai magistrati del suo ufficio affinché la causa sia trattata con immediatezza. Il giudice assegnatario del fascicolo, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione denunciata, ordina all'Amministrazione competente, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
3. Sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio le controversie di cui all'articolo 3.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le eventuali controversie sono regolate dall'articolo 17-bis.
Conseguentemente dopo l'articolo 17 inserire il seguente:
Art. 17-bis.
(Giurisdizione)
1. Restano ferme le previsioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2. Il presidente del Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi al deposito del ricorso, procede all'assegnazione del fascicolo ai magistrati del suo ufficio affinché la causa sia trattata con immediatezza. Il giudice assegnatario del fascicolo, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione denunciata, ordina all'Amministrazione competente, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
3. Sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio le controversie di cui all'articolo 3.