Alla parte conseguenziale, al capoverso articolo 17-bis. (Giurisdizione), sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
Art. 17-bis.
(Giurisdizione)
1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare.
2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore, disciplinate dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari.
3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Alla parte conseguenziale, al capoverso articolo 17-bis. (Giurisdizione), sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
Art. 17-bis.
(Giurisdizione)
1. Le controversie relative a comportamenti antisindacali nell'ambito disciplinato dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare.
2. Le controversie relative alle procedure di contrattazione nazionale di settore, disciplinate dalla presente legge, possono essere introdotte con ricorso proposto dall'amministrazione competente o da una associazione professionale di carattere sindacale tra militari.
3. Le controversie di cui ai commi 1 e 2 in deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applica il rito ordinario previsto dal codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.