Al comma 5, sostituire le parole da: e il rendiconto fino alla fine del periodo con le seguenti:, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, ed il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità, nonché depositati presso i competenti uffici dei ministeri che hanno concesso l'assenso di cui all'articolo 3.