Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari, che abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno novanta giorni di tempo per adeguarsi ai contenuti ed alle prescrizioni della medesima legge. Decorso tale termine il Ministro competente effettua, sulle predette associazioni, i controlli previsti all'articolo 3.