Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Ai dirigenti dei sindacati militari nazionali di cui alla presente legge è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di competenza dell'associazione professionale a carattere sindacale e oggetto di contrattazione nazionale di settore.