Al comma 4, premettere il seguente periodo: È vietato qualsiasi atto diretto a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.
Alla parte conseguenziale, al capoverso articolo 17-bis (Giurisdizione), sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. In deroga all'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le controversie in materia sindacale del personale militare e delle associazioni sindacali militari sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si applica il rito ordinario di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.