Sostituirlo con il seguente:
«Art. 6.
(Articolazioni periferiche).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.
2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:
a) informazione e consultazione degli iscritti;
b) esercizio delle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto relazionandosi con l'amministrazione centrale di riferimento;
d) formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari».