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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.1. in IV Commissione in sede referente riferita al C. 875-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/03/2020  [ apri ]
6.1. (nuova formulazione)

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 6.
(Articolazioni periferiche).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o territoriale.
  2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:
   a) informazione e consultazione degli iscritti;
   b) esercizio delle prerogative sindacali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, sulle misure di tutela della salute e sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
   c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto relazionandosi con l'amministrazione centrale di riferimento;
   d) formulazione di pareri e proposte agli organismi elettivi direttivi delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari».

Il Relatore