Al comma 1, sostituire le parole da: nelle materie fino alla fine dell'articolo con le seguenti:, ad esclusione delle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.
2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non competono, in quanto strettamente connesse all'efficienza e all'operatività dello strumento militare nazionale:
a) l'ordinamento;
b) l'addestramento;
c) le operazioni;
d) il settore logistico-operativo;
e) il rapporto gerarchico-funzionale;
f) l'impiego del personale.