Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Relazioni sindacali)
1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni militari e delle organizzazioni sindacali tra militari è ordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale militare.
2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
a) contrattazione:
1. la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dai successivi articoli della presente legge sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;
2. contrattazione decentrata;
b) informazione, che si articola in preventiva e successiva;
c) esame;
d) consultazione;
e) forme di partecipazione;
f) norme di garanzia.