Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 4 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, è calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.