Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le delibere, le relazioni, i comunicati, i verbali, le votazioni, le dichiarazioni dei delegati e ogni notizia relativa all'attività degli organismi del sindacato ai vari livelli possono essere resi pubblici, dai singoli dirigenti sindacali o delegati, attraverso qualsiasi mezzo di informazione.
1-bis. A ogni militare, all'atto dell'arruolamento nonché a ogni inizio di servizio presso un nuovo reparto, è consegnato, a cura dei comandi competenti, l'elenco dei nominativi e dei recapiti dei delegati della rappresentanza unitaria di base corrispondente. A tale elenco è allegata una comunicazione della rappresentanza unitaria di base, sul lavoro svolto e sulle iniziative assunte ovvero su importanti questioni attinenti al mandato.