Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente.
Art. 14-bis.
(Ufficio per le relazioni sindacali)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del potere di organizzazione della pubblica amministrazione, gli Stati Maggiori della Difesa e di Forza armata e i Comandi Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza istituiscono al proprio interno unità organizzative centrali preposte alla gestione dei rapporti sindacali.
2. Entro il medesimo termine, gli Stati Maggiori delle Forze armate e i Comandi Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza individuano altresì unità organizzative a livello locale, presso ogni comando di corpo o unità equipollente preposte alla gestione dei rapporti sindacali e alle problematiche concernenti le materie di cui all'articolo 6 della presente legge e di carattere locale o comunque contestualizzato nel territorio di riferimento.