Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente.
Art. 14-bis.
(Assemblee di base)
1. I sindacati militari convocano tre volte l'anno, o qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei militari rappresentati, assemblee generali dei militari dell'unità di base in orario di servizio, per la consultazione e il confronto con la base rappresentata. Di tali convocazioni deve essere data comunicazione preventiva non meno di tre giorni prima.