Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Propaganda elettorale)
1. Per la propaganda elettorale, la presentazione dei candidati e dei rispettivi programmi, ciascun candidato può convocare apposite assemblee nell'ambito di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, previa richiesta ai comandanti corrispondenti.
2. Le assemblee di cui al comma 1 si svolgono in orario di servizio e ciascun candidato ha diritto di presentare il proprio programma o quella della lista che rappresenta.
3. È vietato qualsiasi atto discriminatorio verso candidati o delegati nonché qualsiasi atto volto a influenzare o a limitare il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività riferita alle attività di voto nonché all'esercizio dell'attività sindacale. Tali comportamenti sono considerati gravi atti di violazione disciplinare e come tali soggetti a sanzione.
4. I candidati possono effettuare la propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta e siti internet, nonché attraverso i sindacati nazionali.