Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Diritto di riunione)
1. I militari possono riunirsi, per finalità di carattere sindacale:
a) anche in divisa, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che ne fissa le modalità d'uso;
b) in luoghi aperti al pubblico, purché senza l'uso dell'uniforme.
2. Le riunioni di cui al comma 1 sono autorizzante durante l'orario di servizio nei limiti di venti ore annue previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati. Le modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.