Al comma 1, sostituire le parole da: sindacale fino alla fine dell'articolo con le seguenti: militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.
2. I soggetti di cui al comma 1 partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:
a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
c) licenze, aspettative e permessi;
d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
e) l'alloggiamento del personale;
f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
j) il trattamento di fine servizio;
k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;
n) le condizioni igienico-sanitarie;
o) l'integrazione del personale militare femminile;
p) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
q) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
r) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;
s) la contrattazione di II livello.
2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.