Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Limiti)
1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare non possono aderire a sindacati diversi da quelli specificamente istituiti per il personale militare.
2. I sindacati militari non possono in alcun modo assumere una denominazione che, in modo diretto o indiretto, richiami quella di organizzazioni sindacali di diversa natura o, a qualunque titolo, comprenda riferimenti politici e ideologici. Tale denominazione, inoltre, deve contenere il richiamo alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento.
3. È, inoltre, fatto assoluto divieto:
a) di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alla Forza Armata di riferimento e al personale dei corpi di Polizia ad ordinamento militare;
b) proclamare lo sciopero o azioni sostitutive dello stesso o parteciparvi anche qualora sia proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e a quelle delle Forze di polizia ad ordinamento militare;
c) partecipare e/o sollecitare alla partecipazione gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio;
d) partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge.
4. I sindacati militari non possono avere legami con organizzazioni politiche, o sindacali non militari, svolgere congiuntamente dichiarazioni pubbliche con loro o partecipare a loro riunioni o manifestazioni.
5. I predetti sindacati militari non possono stabilire il loro domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze.