Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Princìpi)
1. I sindacati militari devono strutturarsi e operare nel rispetto dei principi di democraticità, trasparenza e partecipazione ed entro i limiti di cui alla presente legge.
2. In nessun caso l'esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari può minare la coesione interna, la neutralità, l'efficienza e la prontezza delle Forze armate.
3. Le associazioni sindacali militari possono essere costituite solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) democraticità dell'organizzazione sindacale e delle relative cariche;
b) neutralità, estraneità alle competizioni politiche e apartiticità dell'associazione;
c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
d) assenza di scopo di lucro;
e) rispetto di ogni altro requisito previsto dalla presente legge.
4. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.
5. L'attività dei sindacati militari deve svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza e tutela della riservatezza come dettati dall'ordinamento.