Sostituirlo con il seguente:
Art. 19.
(Modifiche legislative e disposizioni transitorie)
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) L'articolo 1470 è sostituito dal seguente:
«Art. 1470. – (Libertà di riunione). – 1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali.
2. Fuori dai luoghi di cui al comma 1 sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme, salvo quelle previste per il funzionamento delle attività sindacali, esclusivamente in abiti civili»;
b) il comma 2 dell'articolo 1475 è così sostituito: «I militari in servizio possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale per singola Forza armata o corpo alle condizioni e con i limiti fissati, dalla legge. I militari in servizio non possono aderire ad altre organizzazioni sindacali né assumere la rappresentanza di altri lavoratori non militari»;
c) Gli articoli da 1476 a 1482 sono abrogati.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per disciplinare l'esercizio delle relazioni sindacali per il personale impiegato in teatro di operazioni o, comunque, al di fuori del territorio nazionale, per conciliare la tutela dei diritti sindacali di quel personale con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza correlate alle specifiche operazioni.
4. Con regolamento ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400 da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 necessarie a rendere il testo delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare coerente con la presente legge.
5. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è abolita la rappresentanza militare di cui agli articoli 1476 ss. del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
6. Le elezioni dei rappresentanti di base si svolgono entro il centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
7. I delegati della rappresentanza militare rimangono in carica fino all'elezione dei rappresentanti sindacali a livello nazionale e territoriale.