Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente.
Art. 14-bis.
(Convocazione)
1. Le assemblee sindacali sono convocate almeno una volta al mese.
2. Le convocazioni delle assemblee di cui al comma 1 sono comunicate con tre giorni di anticipo dal rappresentante sindacale competente al rispettivo comando, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative volte a garantirne il regolare svolgimento, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali.
3. Alle assemblee di cui al presente articolo può essere richiesta la partecipazione di dirigenti sindacali nazionali nonché di membri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di sottosegretari di Stato, del Presidente o degli assessori e consiglieri regionali, di sindaci, assessori e consiglieri comunali dei territori di appartenenza, previa comunicazione al comandante competente.