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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.210. in Assemblea riferita al C. 875-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2020  [ apri ]
11.210.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Procedure di contrattazione)

  1. Ai collegi sindacali nazionali di cui all'articolo 11-bis sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di settore. Gli stessi, quattro mesi prima della scadenza contrattuale avente contenuto economico e normativo, trasmettono al Ministro per la pubblica amministrazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e al Ministro dell'economia e delle finanze, le proposte e le richieste relative alle sessioni di contrattazione per la definizione e per il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale rappresentato.
  2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.
  3. Per il personale militare non dirigente si applicano le procedure previste per le Forze di polizia a ordinamento civile dal decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195, articoli 2, 7 e 8. A tal fine, le delegazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 sono così composte:
   a) parte pubblica: dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, il Capo di Stato maggiore della difesa, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;
   b) parte sindacale: dai collegi sindacali nazionali di cui all'articolo 11-bis.

  4. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze armate, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei tre collegi.
  5. Per la definizione dell'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, le trattative previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 195 si svolgono in riunioni cui partecipano i collegi sindacali nazionali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri dei due collegi.
  6. Per il personale militare non dirigente le materie oggetto di contrattazione riguardano:
   a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, incluso quello di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
   b) il trattamento di fine rapporto e forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
   c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
   d) le licenze, le aspettative ed i permessi;
   e) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali;
   f) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
   g) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
   h) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali.

  7. In caso di sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui al comma 3, ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare attiva, a livello centrale, la contrattazione di II livello mediante accordi nazionali quadro con i collegi sindacali nazionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Tale contrattazione integrativa si svolge in relazione alle seguenti materie:
   a) criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
   b) criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
   c) criteri generali per la programmazione dei turni di reperibilità;
   d) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale.

  8. Per il personale militare dirigente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95. A tale fine, la delegazione di parte pubblica prevista dall'articolo 46 comma 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 è composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, mentre la delegazione sindacale è composta dai rappresentanti designati dai rispettivi collegi sindacali nazionali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali.
  9. Per il personale militare dirigente le materie oggetto delle procedure negoziali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 riguardano:
   a) il trattamento accessorio, incluso quello di missione e di trasferimento;
   b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
   c) le licenze, le aspettative ed i permessi;
   d) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
   e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
   f) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

  Conseguentemente,
   dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11-bis.
(Collegio sindacale nazionale)

  1. Il collegio sindacale nazionale è composto dai delegati delle associazioni considerate maggiormente rappresentative secondo i criteri individuati all'articolo 13 e rappresenta unitariamente il personale di tutta la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nelle seguenti categorie:
   a) categoria «A»: ufficiali;
   b) categoria «B»: marescialli, ispettori;
   c) categoria «C»: sergenti e sovrintendenti;
   d) categoria «D»: volontari e assimilati in servizio permanente, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo;
   e) categoria «E»: volontari in ferma breve o prefissata pluriennale e assimilati;
   f) categoria «F»: carabinieri e finanzieri in ferma quadriennale.

  2. Ogni collegio sindacale nazionale è formato da un numero complessivo di membri pari a un quattromillesimo della forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, misurata al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato per eccesso.
  3. I membri dei collegi sindacali di cui al comma 2 vengono eletti all'interno delle associazioni rappresentative fra i militari che ricoprono cariche dirigenziali, ciascuna per un numero di posti attribuito con decreto del Ministro della pubblica amministrazione in forma proporzionale al grado di rappresentatività e durano in carica per quattro anni. La perdita di legittimazione a carico di una delle associazioni assegnatarie di posti nell'assemblea sindacale nazionale determina la nuova distribuzione dei posti per la residua durata del mandato, da determinarsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione fra le associazioni considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 13, con esclusione dell'associazione non più legittimata. La perdita dei requisiti a carico di rappresentanti nel collegio sindacale nazionale ne determina la decadenza e per il periodo residuo sono sostituiti dai candidati delle altre liste che nelle votazioni effettuate seguono l'ultimo degli eletti nella graduatoria.
  4. Sono requisiti di eleggibilità dei componenti dei collegi sindacali nazionali:
   a) non aver riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;
   b) non essere sottoposto a misure cautelari personali;
   c) non trovarsi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale;
   d) non trovarsi nella condizione di imputato;
   e) non trovarsi nella condizione di indagato per alcuno dei reati contemplati dall'articolo 407 del codice di procedura penale.

  5. L'elezione dei membri del collegio deve comunque garantire la presenza di almeno due rappresentanti per ciascuna categoria di personale, compresi i dirigenti.

Art. 11-ter.
(Ruolo e compiti dei collegi sindacali nazionali)

  1. I collegi sindacali nazionali sono competenti a trattare le materie concernenti la condizione del personale militare, nonché la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale. Possono formulare proposte e richieste sul trattamento economico e su tutte le materie di pertinenza della contrattazione previste dall'articolo 11.
  2. Ai collegi sindacali nazionali compete la vigilanza sull'applicazione degli accordi economici e normativi relativi alla Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento.
  3. Le competenze dei collegi sindacali nazionali riguardano, inoltre, i seguenti settori a carattere generale:
   a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale e l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
   b) provvidenze per gli infortuni subiti nonché per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
   c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari dei militari;
   d) criteri generali per l'organizzazione delle sale per convegni e delle mense, nonché per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro dei luoghi militari;
   e) criteri generali per l'alloggiamento del personale;
   f) cura della puntuale, corretta e uniforme applicazione delle disposizioni, economiche e normative, introdotte dalle norme e dagli accordi sindacali;
   g) l'integrazione del personale militare femminile.

  4. I collegi sindacali nazionali si riuniscono in locali posti permanentemente a disposizione presso gli Stati Maggiori di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare e possono esprimere pareri e proposte nelle materie di competenza, con decisioni assunte a maggioranza dei membri.
  5. I collegi sindacali nazionali di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare possono riunirsi in assemblea plenaria congiunta quando ritenuto utile, tra cui quelle richieste dalle attività di contrattazione collettiva, per formulare pareri e proposte, e avanzare richieste sulle materie di competenza che formano oggetto di norme legislative o regolamentari.
  6. I collegi sindacali nazionali possono altresì essere ascoltati, anche congiuntamente per più amministrazioni di riferimento, a richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, nell'ambito delle proprie competenze e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.
   sostituire l'articolo 13 con il seguente:

Art. 13.
(Rappresentatività)

  1. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da emanarsi entro il 31 gennaio sono individuati i sindacati militari considerati rappresentativi a livello nazionale secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
  2. La rappresentatività dei sindacati militari è determinata sulla base dato associativo individuato rapportando il numero di deleghe sindacali di cui all'articolo 22 con la forza effettiva della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività dei sodalizi. A tal fine, in caso di rilascio di deleghe sindacali in favore di più associazioni, il militare è tenuto ad indicare espressamente un'unica delega da considerare valida per il computo della rappresentatività.
  3. I sindacati militari vengono considerati rappresentativi a livello nazionale, ai fini delle attività e competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un tasso di iscritti pari ad almeno il cinque per cento della forza effettiva complessiva dell'amministrazione di riferimento e ad almeno il tre per cento della forza effettiva di ogni categoria.
   sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Tutele e diritti)

  1. I militari componenti del sindacato nazionale o territoriale non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con l'esercizio del mandato.
  2. I trasferimenti ad altre sedi o incarichi di militari che ricoprono cariche sindacali all'interno di sindacati considerati rappresentativi ai sensi dell'articolo 13 della presente legge possono essere effettuati sentita l'associazione sindacale militare di appartenenza. I trasferimenti in un comune diverso di militari che sono componenti della segreteria nazionale, delle segreterie regionali e provinciali dei sindacati militari considerati rappresentativi ai sensi della presente legge possono essere effettuati previo nulla osta del sindacato di appartenenza.
  3. I militari che ricoprono cariche sindacali all'interno dei sindacati considerati rappresentativi ai sensi della presente legge non possono essere impiegati in territorio estero.
  4. L'attività svolta dai delegati sindacali nell'espletamento delle loro funzioni è considerata attività di servizio.
  5. I delegati possono manifestare il loro pensiero in ogni sede, su tutte le questioni non classificate che riguardano la vita militare, nonché avere contatti con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico anche estranei alle Forze armate e possono altresì partecipare a convegni e assemblee.
  6. I delegati possono svolgere attività di rappresentanza anche al di fuori degli organi di appartenenza a titolo personale o a nome del rispettivo consiglio o rappresentanza unitaria di base, qualora da questo delegati. Nell'esercizio di tali attività deve essere garantita l'estraneità dalle competizioni elettorali e politiche delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
  7. I delegati hanno facoltà di distribuire proprie comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché di visitare le strutture e i reparti militari della loro base elettorale quando lo ritengono opportuno, dandone, almeno trentasei ore prima, avviso preventivo ai comandanti competenti.
  8. Sono vietati gli atti in qualsiasi modo diretti a condizionare o limitare l'esercizio dell'attività dei militari che ricoprono cariche sindacali.
  9. Nel periodo in cui il delegato rimane in carica è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica.