Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera a) numero 2) aggiungere in fine il seguente periodo: L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 70 per cento.
alla lettera b) sostituire le parole: sessanta rate con le parole: centoventi rate.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A integrazione della copertura dei maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, lettera a) numero 2) e lettera b), valutati in 47 milioni di euro per il 2018, 11 milioni per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020, si provvede: quanto a 47 milioni di euro per il 2018 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59; quanto a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.