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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2018  [ apri ]
1.1.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 60 rate con le seguenti: 120 rate;

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera
a), numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.»
   al comma 8, alinea, dopo le parole: lettere a) inserire le seguenti: «, numeri 1) e 3)»; dopo il comma 8-bis inserire i seguenti:
  «8-bis.1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 55 milioni di euro per l'anno 2019,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater.
  8-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “19 per cento” e le parole: “6 per cento”, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “21 per cento” e “8 per cento”;
   b) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e al 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019”;
   c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e al 16 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019”.