Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 28, articolo 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiungere in fine il seguente periodo: «il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.».