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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-septies.024. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2018  [ apri ]
1-septies.024.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Banca dati nazionale sullo stato del territorio, degli interventi antisismici, riduzione rischio idrogeologico, delle opere, dei manufatti delle strutture realizzate).

  1. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sullo stato del territorio, con particolare attenzione alle caratteristiche idrogeologiche del suolo; alla stabilità del suolo in relazione ai possibili eventi sismici, ai vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio e alla pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica, nonché gli interventi di adeguamento antisismico e di riduzione del rischio idrogeologico, le opere pubbliche e private, i manufatti, le strutture realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici, di cui al presente decreto-legge.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2018. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative al capoverso precedente.
  3. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.
  4. All'onere di cui al comma 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti a decorrere dall'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti.