All'articolo 011, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) All'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) Le Università limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».