Dopo l'articolo 010 aggiungere il seguente:
«Art. 010-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016).
1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
a-ter) negli immobili residenziali di proprietà pubblica e privata, costituiti in condominio, si applicano le stesse disposizioni previste per gli interventi su edifici residenziali di proprietà privata, nel rispetto del codice civile.».