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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.31. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2018  [ apri ]
1.31.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere i seguenti:
  6-quinquies. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «al 31 dicembre 2018» di cui al primo periodo sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2020»;
   b) le parole: «31 dicembre 2020» di cui all'ultimo periodo sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2021»;
   c) alla parola: «localizzate» premettere le seguenti: «anche se non».
  6-sexies. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal precedente comma, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni il 2019, 2020, 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.