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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.16. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2018  [ apri ]
1.16.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
  «8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 120 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».