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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.08. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2018  [ apri ]
1.08.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  1. Al fine di sopperire ai costi già affrontati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo relativi a tutti gli interventi effettuati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e l'entrata in vigore della presente disposizione, per soddisfare le impellenti esigenze abitative, tra i quali l'acquisto o noleggio delle soluzioni abitative d'emergenza, i costi occorsi per la costruzione di tali strutture, a fronte di fatture documentabili e i costi di cui al comma 3 del presente articolo, il contributo di autonoma sistemazione, di cui all'articolo 3 ordinanza n. 388 del 2016 del capo dipartimento della protezione civile e ss., verrà corrisposto sino alla copertura totale dei costi documentati dal richiedente. Qualora il cittadino, beneficiario al momento dell'entrata in vigore della presente norma di strumenti pubblici di assistenza all'emergenza abitativa quale l'assegnazione di SAE, abbia realizzato in passato interventi di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente procedere alla rimozione o demolizione della struttura emergenziale o optare per la rinuncia al SAE. I costi dell'eventuale demolizione saranno rimborsati dallo Stato al 50 per cento in 5 anni dalla presentazione del documento certificante l'avvenuta demolizione.».