Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi).
All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “fino al 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020”;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: “2017” e “2018” sono sostituite, rispettivamente, da: “2018” e “2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020”».