stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-sexies.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2018  [ apri ]
1-sexies.01.

  Sostituire l'articolo 1-sexies con il seguente:

Art. 1-sexies.
(Disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati).

  1. Al fine di accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ovvero dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni, non definite alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria, è sostituita dall'autorizzazione statica o sismica rilasciata dall'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico in relazione al progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato.
  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal precedente comma, qualora il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di condono, il progetto deve essere corredata da una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
  3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 in relazione agli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, la Conferenza regionale prevista dal medesimo articolo 16 è integrata da un rappresentante dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico.
  4. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. La verifica della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia viene effettuata, in deroga alle previsioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 36, nonché a quelle contenute negli articoli 93 e 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell'immobile danneggiato ed alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente Ufficio tecnico della Regione. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  5. Il comma 4 trova applicazione anche nel caso di incrementi di volume nei limiti delle norme regionali attuative dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1 aprile 2009) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.
  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 qualora le difformità riguardano anche parti strutturali, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.
  7. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 5.
  8. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.
  9. Nei casi di cui all'articolo 7-bis e ai commi 4 e 5 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell'articolo 7-bis e dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  10. Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.