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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-septies.033. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2018  [ apri ]
1-septies.033.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni).

  1. La gestione e la manutenzione delle strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché delle strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono affidate, previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, all'ente o agenzia per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica individuata dalla regione sul cui territorio tali strutture insistono, sino al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive indotte dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti. Sono fatti salvi, ove conclusi tra i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, diversi accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base ai quali la gestione sia assunta direttamente dal comune o dalla regione interessati previo adeguamento dei trasferimenti di risorse nei rispettivi bilanci in base ad un piano pluriennale di finanziamento straordinario.
  2. Entro sei mesi dall'affidamento della gestione e della manutenzione di cui al comma 1, la proprietà delle strutture temporanee di cui al medesimo comma viene trasferita al patrimonio indisponibile dei comuni interessati, i quali, al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive, utilizzano tali strutture per lo sviluppo socioeconomico del territorio ovvero, decorsi almeno cinque anni dal trasferimento della proprietà al proprio patrimonio, riducono in pristino, in tutto o in parte, le aree temporaneamente edificate a fini di tutela o valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi; gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.