All'articolo 015, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole e dopo l'ultimo periodo sono aggiunte le seguenti parole: Le previsioni di cui al secondo periodo del presente comma si applicano per le attività svolte in data successiva alla scadenza dello stato di emergenza come prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modifiche e integrazioni.