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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 015.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2018  [ apri ]
015.02.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Proroga delle assunzioni a tempo determinato e dei contratti di collaborazione stipulati per esigenze connesse al sisma).

  1. Al comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 dopo le parole «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,», sono inserite le seguenti: «di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020»; inoltre le parole «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020».
  2. Al comma 1-bis dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 le parole «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020».
  3. Al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 il periodo «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3», è sostituito dal seguente «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3».
  4. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.