Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:
Art. 015-bis.
1. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono inserite le parole: «e per l'anno 2019».