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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 01.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/07/2018  [ apri ]
01.02.

  Dopo l'articolo 01, inserire il seguente:

«Art. 01-bis.
(Istituzione del Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è istituito un fondo denominato “Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali” con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  3. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a euro 200.000,00, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  4. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
  6. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare».