Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 60 rate con le seguenti: 120 rate;.
Conseguentemente,
al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: sessanta rate con le seguenti: centoventi rate;
al comma 8:
alinea, sostituire le parole: «a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «a 201,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 160,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 23,08 milioni di euro per l'anno 2020»;
dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8.1. Ai maggiori oneri di cui al comma 8, pari rispettivamente a 110 milioni di euro per l'anno 2018, 82 milioni di euro per l'anno 2019 e 11 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del comma 8.2.
8.2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 20 per cento e nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1o settembre 2018.