Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 60 rate con le seguenti: 120 rate;
Conseguentemente:
alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento;
al comma 8, alinea, dopo le parole: lettere a) aggiungere le seguenti: , numeri 1) e 3);
dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
«8-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 55 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter e 8-quater.
8-quater. All'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «19 per cento» e le parole: «6 per cento», sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «21 per cento» e «8 per cento»;
b) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e al 10 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
c) ai commi 3 e 4, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e al 16 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2019».