stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.06. in Assemblea riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/07/2018  [ apri ]
1.06.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalle ordinanze commissariali n. 4/2016 e n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla ordinanza commissariale n. 13/2017 e dalla ordinanza commissariale n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale.

ident. 1.011.