stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-septies.017. in Assemblea riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2018  [ apri ]
1-septies.017.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Sospensione di termini e di atti in materia di sanità per la Regione Abruzzo).

  1. Per le esigenze di funzionalità del servizio sanitario regionale connesse agli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017 e nelle more della completa attuazione degli interventi di edilizia sanitaria nella regione Abruzzo, le disposizioni di cui al Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 nonché quelle di cui ai decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo di approvazione dei piani di riqualificazione del servizio sanitario regionale e di riordino della rete ospedaliera, sono sospese con riguardo ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Sulmona, Atri e Penne.
  2. La Regione Abruzzo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, in attuazione di quanto disposto dal comma precedente e secondo le procedure e le forme di partecipazione previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche al fine di assicurare, ove non sia rispettato, il mantenimento dello standard dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli atti e i provvedimenti necessari per la riorganizzazione della rete ospedaliera anche mediante revoca delle misure adottate in applicazione del Decreto Ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con particolare riguardo ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Sulmona, Atri e Penne.
  3. L'articolo 17, comma 4, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.