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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-septies.0100. in Assemblea riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2018  [ apri ]
1-septies.0100.

  Dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Compatibilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione per interventi di prevenzione sismica cosiddetto «Sismabonus»).

  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è aggiunto in fine il seguente periodo: «In presenza di contributo pubblico per la ricostruzione o il ripristino di immobili colpiti dagli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016 che hanno interessato i comuni delle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, le detrazioni di cui al periodo precedente si applicano sulle eventuali spese eccedenti l'ammontare del contributo medesimo.»
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, e comunque nei limiti di 100 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.