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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 015.021. in Assemblea riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/07/2018  [ apri ]
015.021.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.
(Misure a favore di alcune categorie di lavoratori e di titolari di redditi derivanti da affitti di immobili divenuti inagibili).

  1. All'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17 gennaio 2017, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis è riconosciuta, per l'anno 2017 e 2018 una indennità una tantum pari a 12.000,00 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inattività o attività non ordinaria intesa fintanto che non saranno completate le pratiche di delocalizzazione previste dalle ordinanze del Commissario alla Ricostruzione e del Capo dipartimento della Protezione Civile. In favore dei soggetti proprietari di immobili concessi in affitto e dichiarati inagibili o soggetti ad ordinanza sindacale di sgombero, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, del 26-30 ottobre 2016 e del 17 gennaio 2017 è riconosciuta per gli anni 2017 e 2018 un'indennità pari al 75 per cento del canone di locazione non rivalutato, risultante dall'ultimo contratto registrato, precedentemente al sisma. L'indennità è rapportata ai giorni effettivi di inagibilità dell'immobile intesa fintanto che non sarà revocato lo stato di inagibilità o inutilizzabilità dell'immobile stesso. All'onere di cui al presente comma, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.».