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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 013.09. in Assemblea riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2018  [ apri ]
013.09.
(inammissibile limitatamente al comma 4 e alle lettere b) e c) del comma 5)

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Misure per la tutela dei familiari delle vittime decedute a seguiti da eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).

  Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

  «Art. 25-bis. – (Misure per la tutela dei familiari delle vittime decedute a seguiti da eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009). – 1. Fatte salve le provvidenze in favore degli eredi delle Vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al comma 4 eventualmente altrimenti previste, anche da altre disposizioni di legge, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla Vittima deceduta a seguito di uno degli eventi sismici e/o calamitosi di cui al comma 4, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).
  2. In presenza di eredi figli aventi minore età all'atto del decesso della Vittima di cui al comma 1 del presente articolo, l'indennizzo di cui al comma 1 è pari ad euro 40.000,00.
  3. La domanda per l'indennizzo è presentata dagli aventi diritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
   a) dichiarazione sostitutiva di certificato di morte della Vittima con indicazione degli eredi e dell'età di questi ultimi all'atto del decesso della Vittima;
   b) dichiarazione giurata di un medico legale che attesti la connessione diretta tra gli eventi sismici/calamitosi ed il decesso della Vittima.
  4. Il presente articolo trova applicazione in caso di Vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al presente decreto, di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, e dal decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, rispettivamente:
   a) per le Vittime decedute a seguito di uno degli eventi di cui al presente decreto, si provvede con fondi di cui all'articolo 52;
   b) per le Vittime decedute a seguito degli eventi di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, si provvede con fondi a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge n. 74 del 2012;
   c) per le Vittime decedute a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si provvede con fondi di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71».