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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 013.08. in Assemblea riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/07/2018  [ apri ]
013.08.
(inammissibile limitatamente al comma 2)

  Dopo l'articolo 013, aggiungere il seguente:

Art. 013-bis.
(Salvaguardia dei livelli occupazionali nelle zone colpite dagli eventi calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).

  1. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis.
(Misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali nelle zone colpite dagli calamitosi del 2016, del 2012 e del 2009).

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale delle zone colpite dal sisma, di mantenere la stabilità occupazionale e di scongiurare l'eventuale spopolamento, in caso di affidamento di contratti di concessione e di appalto dei lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, per quanto riguarda i soli contratti ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 50/2016, che facciano ricorso a procedure di affidamento di cui all'articolo 95 comma 3, lettera a) del decreto legislativo 50/2016, è fatto obbligo all'Ente Appaltante di introdurre negli avvisi o bandi, nei criteri di aggiudicazione dell'offerta, tra le caratteristiche sociali di cui all'articolo 95 comma 6 del decreto legislativo 50/2016, l'apertura e/o il mantenimento di sedi operative occupanti almeno il 10 per cento del personale complessivo utilizzato per i lavori/servizi appaltati, in una delle zone di cui al comma 2 del presente articolo, per l'intera durata dell'appalto.
  2. Il presente articolo trova applicazione nelle zone di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 74/2012 e nei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».