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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1-septies.047. in Assemblea riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2018  [ apri ]
1-septies.047.

  Dopo l'articolo 1-septies aggiungere il seguente:

Art. 1-octies.
(Espropriazione aree SAE).

  1. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
  2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
  4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio e sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.