Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:
Art. 015-bis.
1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «9-bis. Penne (PE).».