stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 015.0102. in Assemblea riferita al C. 804

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/07/2018  [ apri ]
015.0102.

  Dopo l'articolo 015, aggiungere il seguente:

Art. 015-bis.

  1. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi del comma 3.
  3. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi dei cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 20 per cento e nel 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate per il periodo dal 1o settembre 2018 al 31 dicembre 2018.