Dopo l'articolo 010, aggiungere il seguente:
Art. 010-bis.
(Ulteriori misure per la ricostruzione).
1. All'articolo 13, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «che determini una inagibilità indotta di altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumità,» sono soppresse.